Statuto

 

STATUTO PCT
 
 
ART. 1 - E’ costituita la “ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCOLA COMPAGNIA DEL TEATRO” associata alla Federazione Italia Teatro Amatori. L’associazione è costituita dalle persone fisiche ad essa affiliate non ha scopo di lucro è apolitica ed aconfessionale.
 
ART. 2 - L’associazione ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell’uomo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere amatoriale. Di promuovere la diffusione dell’arte e della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito. 
 
ART. 3 - La sede dell’associazione è sita in Pellaro RC Via Lume 62, fino a nuova delibera dell’assemblea.
 
ART.4 - L’associazione non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno sempre improntate ed ispirate a questo principio. Base fondamentale dell’attività associativa è quindi, il volontariato e attività di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione saranno impegnati per attività future.
 
ART. 5 - L’associazione è autorizzata, per l’espletamento della propria attività ad usare l’emblema Nazionale della FITA
 
ART. 6 - Sono soci coloro che verranno tesserati dall’associazione, che verseranno la quota associativa e che sottoscriveranno per presa visione ed accettazione il presente statuto. La qualità di socio si acquisisce definitivamente dopo sei mesi di prova e su approvazione dell’assemblea dei soci. E’ espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla associazione.
 
ART. 7 - La quota e il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.
 
ART. 8 – Il socio ha diritto di partecipare alle attività del gruppo in relazione alle esigenze artistiche dello stesso. Il Socio ha il dovere di presentare la propria attività anche per le opere associative collaterali, quali i servizi di palcoscenico, i trasporti, i carichi e gli scarichi e quant’altro necessario allo svolgimento delle iniziative associative.
 
ART. 9 – L’assemblea su parere del consiglio direttivo può disporre l’estromissione dei soci, che si siano resi gravemente inadempienti in particolare rendendosi morosi nel versamento delle quote associative o, disinteressandosi dell’attività dell’associazione o ancora operando in contrasto con le finalità e gli scopi dell’associazione stessa quali definiti dal presente statuto e dal relativo regolamento.
 
ART. 10 – L’assemblea dei soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio o su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un quarto dei soci mediante lettera raccomandata contenete l’ordine del giorno diretta a chiunque abbia diritto a parteciparvi con preavviso di almeno tre giorni.
Essa delibera, a maggioranza semplice, con qualunque numero di intervenuti sui seguenti argomenti:
*     Ammissione nuovi soci;
*     Nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo;
*     Approvazione del bilancio preventivo;
*     Approvazione del bilancio consuntivo;
*     Estromissione del socio;
*     Ogni questione posta all’ordine del giorno
Per le modifiche del presente statuto e per lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L’assemblea è presieduta dal Presidente della Compagnia e in mancanza, dal consigliere più anziano. È ammessa delega. Il voto è palese, tranne per gli argomenti in cui il quarto dei presenti richieda voto segreto.
 
ART. 11 – Tutti i soci maggiorenni hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche di statuto e regolamenti e per le nomina degli organi direttivi dell’associazione.
 
ART 12 – Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di tre persone. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I consiglieri che senza valido motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dalla carica. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:
*       Formulazione dei bilanci
*       Pareri sulla ammissione di nuovi soci ed esame delle cause di esclusione di vecchi soci;
*       Definizione delle quote e delle attitudini professionali necessarie ad associarsi;
*       Attuazione di atti di ordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obbiettivi fissati dalle delibere assembleari;
*       Nomina del Segretario;
*       Nomina del Direttore Artistico;
*       Approvazione dell’indirizzo artistico delle rappresentazioni della stagione di spettacoli.
Salvo diversamente deliberato dall’assemblea, il Presidente è rappresentate di diritto all’assemblea Nazionale FITA. Le cariche elettive durano tre anni.
 
ART. 13 – Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo . Provvede a riscuotere  le entrate ed a pagare le spese annotandole in apposito libro cassa. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
 
ART.14 – Il Segretario cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio. Redige l’inventario delle attività e delle passività alla fine di ogni esercizio. Il Tesoriere resta in carica per il periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato
 
ART. 15 – Il Direttore Artistico ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni. Svolgerà il suo compito in piena autonomia artistica ed organizzativa in aderenza con l’indirizzo approvato dall’assemblea.
 
ART. 16 – L’esercizio amministrativo apre il 01 Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
 
ART. 17 – Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere ogni anno approvato entro il mese di Aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
 
ART. 18 – E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 
ART. 19 – lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, della legge 622 del 23/12/1996.
 
ART. 20 – Il patrimonio è costituito essenzialmente dalle quote dei soci, da eventuali contributi pubblici e privati e da attrezzature teatrali ed ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale.
 
ART. 21 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
 
 
 
Contatti

Piccola Compagnia del Teatro
Via Lume - 62 - 89134 Pellaro RC
Tel 3487760786 - 0965/358598
pctteatropellaro@gmail.com
Spettacoli stagione
 
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2 atti di Maurizio Nicastro

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